Comunicati

Caravaggio 22 Gennaio 2024

ATC Pianura Bergamasca Informa

L'ATC Pianura Bergamasca comunica che in data 20 gennaio 2024 siamo stati
ospitati presso l'ATC Mantova 6, per una cattura di lepri.
L'ATC Pianura Bergamasca ha ricevuto in omaggio nr. 12 capi di lepri, che a
seguito controllo veterinario, ha immesso nelle Zone di Ripopolamento e Cattura.

Si ringraziano gli organizzatori della commissione "Lepre", la segreteria,
e tutti i 60 cacciatori partecipanti.




CARAVAGGIO 19 gennaio 2024

ATC Pianura Bergamasca Informa

Egregi Soci,
con la presente siamo a ricordarVi che il tesserino venatorio deve
essere reso entro e non oltre il 31 marzo 2024


Presso gli sportelli
U.T.R. Bergamo
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Via Papa Giovanni XXIII, 106, 24121 Bergamo

ORARI di apertura al pubblico da lunedì a venerdì : 9.00 - 12.30
oppure inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno



 
ATC Pianura Bergamasca Informa
ADDESTRAMENTO CANI E CUCCIOLI 
link INTEGRALE REGOLAMENTO REGIONALE  

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2
della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )


CAPO VI

ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA DI ETÀ NON SUPERIORE A 15 MESI

(ART. 43, COMMA 2, LETTERA D(53))

Art. 25.

Modalità e limiti.
1. L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all’anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l’esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:
a) l’allenamento e l’addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì;
b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;
c) nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia in cui il cacciatore è iscritto ovvero in cui è ammesso ai sensi dell’articolo 40, comma 12 bis, della l.r. 26/1993, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari. 
2. L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:
a) nella zona Alpi di maggior tutela, comparto A.
b) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile, maggio e giugno.
3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio, sentiti i Comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.
 




 
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